Pratica da fare in caso di nascita di un figlio
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97) Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di nascita. Si può ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita. Nel Comune di attuale residenza, si può ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita. - Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, il comune della registrazione di nascita e numero dell'atto di nascita. Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza. - Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dopo il 30.3.2001) Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell'atto di nascita. Si può ottenere: - nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; - nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre. Chi può richiederlo? L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.
La richiesta presso il comune
Il certificato ha validità illimitata.
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)